Associazione Promozione Sociale

Statuto 377aps

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

[…]

Art. 2 SEDE

L’associazione ha sede legale in Via Serdiana n.33, Soleminis (CA). L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

– La raccolta di informazioni e dati inerenti il patrimonio paesaggistico, artistico/culturale e sociale/comunitario di un dato territorio;

– La valorizzazione delle risorse paesaggistiche, artistico/culturali e sociali/comunitarie di un dato territorio;

– La promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura in ogni sua forma ed espressione, per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;

Art. 4 ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

a) Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, l’Associazione potrà promuovere le seguenti attività in campo culturale e turistico:

1. Ricerche di tipo territoriale/paesaggistico, artistico/culturale, sociale/comunitario sia in loco che a distanza, tramite mezzi fisici (registrazione audio/video, fotografia, trascrizioni comunicazioni orali) e digitali (ricerche online)

2. Organizzazione e gestione di manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali, corsi di formazione;

3. L’organizzazione di gite, viaggi, soggiorni per effettuare e raggiungere gli eventi al punto 2;

4. Produzione di pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, in formato fisico, digitale e online, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell’Associazione e dei suoi soci;

5. Organizzazione e gestione di concerti e rassegne musicali per la promozione del patrimonio artistico/musicale di un dato territorio e per la divulgazione dei prodotti musicali ed editoriali dell’Associazione;

6. Organizzazione e gestione concorsi in ambito letterario e musicale;

7. Scambi e gemellaggi con altre associazioni, italiane o estere;

8. Collaborazioni con università, conservatori musicali, scuole ed istituti pubblici e privati, nazionale ed internazionali, e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione e la diffusione della cultura.

b) Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche della cultura in genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.

c) In tal senso, l’Associazione intende operare promuovendo ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ovvero patrocinando iniziative proposte da altre associazioni.

d) Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 3, nonché per le finalità di cui al presente articolo, l’Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale oppure ad altre associazioni.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere ammessi come associati altre A.P.S. o altri enti del Terzo Settore a condizione che il numero di entri del terzo settore ammessi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Ci sono due categorie di soci:

– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero di lavoratori impegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci hanno l’obbligo infine di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

– L’assemblea dei soci;

– Il comitato direttivo;

– Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

• Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, o altro mezzo equivalente, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

• Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. L’assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli iscritti e delibera a maggioranza. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria

– elegge il Presidente;

– elegge il Comitato Direttivo;

– propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

– approva il bilancio consuntivo annuale predisposti dal Direttivo;

– fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo; approva il programma annuale dell’associazione.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’assemblea straordinaria

approva eventuali modifiche: a) allo Statuto con la presenza del 50% dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 50% dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione

3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo

4. ammette i nuovi soci

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 BILANCIO

I bilanci sono predisposti annualmente dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea. Ciascun  bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza del cinquanta per cento dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.